Stop pubblicità del gioco, il Tar crea ancora più dubbi

Stop pubblicità del gioco, il Tar crea ancora più dubbi

Notizie ITA
  • Il Tar annulla la sanzione inflitta a Google per il divieto di pubblicità del gioco, mentre conferma del Giunco
  • I due casi sembrano diversi, il giornale ha fatto volontariamente pubblicità, mentre il motore di ricerca è stato ingannato
  • Ci sono però troppe condizioni da esaminare per decidere se un messaggio che parla di gioco è lecito o è pubblicità

 

Il Tar Lazio ha emesso due sentenze diametralmente opposte sulle multe che l’AgCom ha inflitto a Google e al quotidiano online Il Giunco per aver fatto pubblicità a dei casinò online. Le decisioni sono arrivate a distanza di una settimana l’una dall’altra, la Sezione che le ha emesse è la stessa, eppure Il Giunco deve pagare una sanzione da 50mila euro, mentre il colosso di Mountain View è stato assolto. Per i giudici i due casi sono molto diversi – il giornale fatto volontariamente pubblicità, Google invece è stato praticamente ingannato – ma a ben guardare il confine tra quello che è consentito e quello che è vietato è ancora più incerto.

 

Le due vicende

Il quotidiano online della Maremma è stato multato per un articolo che forniva consigli su quale casinò online scegliere e conteneva un link che indirizzava i lettori verso un sito di affiliazione. Poi quest’ultimo sito esponeva l’offerta e i bonus di una serie di operatori. La testata nel ricorso ha contestato la sanzione sotto vati aspetti. Ha sostenuto ad esempio che l’articolo incriminato non fosse una pubblicità vera e propria: alla fine non promuoveva il sito di un operatore, ma metteva a confronto le varie proposte. Inoltre, ha anche contestato l’entità della multa, ben 50mila euro appunto, una cifra superiore ai ricavi che il giornale produce in un anno. Peraltro ha anche cercato di far leva su una recentissima sentenza della Corte Costituzionale.

 

Da quello che si capisce, il Giunco ha pubblicato un articolo molto simile, o quantomeno con dei contenuti analoghi, a un post inserito sul sito di affiliazione. Insomma, se lo stesso identico messaggio viene pubblicato da un sito di affiliazione è perfettamente lecito, se invece viene riportato da un giornale è vietato. E questo – come ha spiegato all’epoca l’AgCom quando ha contestato la sanzione – perché il lettore può essere “spiazzato dal c.d. effetto sorpresa in virtù della fiducia che ripone in chi è tenuto a esercitare una funzione esclusivamente informativa”.

 

Google invece ha promosso un casinò online attraverso Google ADS, un servizio a pagamento che consente di far apparire il proprio sito tra i primi risultati di una ricerca. Il portale era accompagnato dalla descrizione: “Unisciti ora al nuovissimo casinò online italiano. Gioca subito a oltre 400 giochi – Iscriviti ora e registrati in meno di 30 Secondi! Nessun download. Sicuro e Protetto”. Peraltro poi – da quello che scrive il Tar – il sito in questione aveva dominio .com, quindi non doveva avere concessione italiana.

 

Ora, detto così viene da pensare che la condotta di Google sia più pericolosa di quella del Giunco. E con tutto il rispetto per il quotidiano toscano, non è solo una questione di proporzioni e di quante persone leggono l’uno o l’altro messaggio. Quello di Google è un link diretto, ci clicchi sopra e arrivi immediatamente a un sito di gioco. Nel caso del Giunco invece, l’utente deve leggere l’articolo, cliccare sul link, arrivare al sito di affiliazione, e poi da qui scegliere al portale di gioco e andarci. Tuttavia, secondo i giudici, la questione sta tutta nella consapevolezza che l’uno e l’altro mezzo hanno mostrato nel momento in cui facevano pubblicità.

 

Quella del Giunco è pubblicità indiretta

L’articolo del Giunco è a tutti gli effetti quella che l’AgCom – nelle Linee Guida che ha pubblicato quando il divieto è entrato in vigore – ha definito come una pubblicità indiretta. Vale a dire, “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso” che promuove beni o servizi a pagamento, anche ai fini di autopromozione. E questo tipo di comunicazione è vietata, “a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto”.

 

Le parole “altro compenso” forse si riferiscono a uno scambio materiale, ma alla fine anche un vantaggio commerciale rispetto ai concorrenti, o la possibilità di sfruttare un canale di distribuzione rappresentano un compenso. E anche il contenuto del messaggio promozionale: non deve necessariamente spingere il cliente a acquistare il prodotto. Forse vuol dire che basta che il cliente sappia che il prodotto esiste.

 

E’ una definizione che può essere estesa a piacimento, per questo lo stesso Garante delle telecomunicazioni ha ammesso alcune deroghe. Se così fosse, nessun giornale potrebbe scrivere nemmeno un trafiletto se qualche fortunato vince 100 milioni di euro al SuperEnalotto. Queste deroghe però non si attagliano al caso del Giunco: l’articolo non si limitava a fornire informazioni sul “funzionamento consapevole del gioco”, o non riportava “a scopo comparativo, informazioni circa le quote o offerte commerciali dei diversi competitors o bookmakers”.

 

Il Tar invece ci vede tutti gli elementi di una comunicazione commerciale, sottolinea ad esempio che il link incriminato veniva “enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l’attenzione del lettore”. E la pagina su cui approdavano gli utenti, poi, elencava i “migliori casinò on line”, e promuoveva i vari portali “con i relativi annessi bonus di benvenuto messi a loro volta in risalto”.

 

Google ha violato il divieto senza volerlo

Google invece – spiegano i giudici – non voleva violare il divieto di pubblicità e anzi lo ha fatto in maniera del tutto inconsapevole. Già prima che entrasse in vigore il divieto infatti, aveva adottato delle policy che proibivano la pubblicità del gioco e aveva messo a punto degli strumenti tecnologici per scovare le infrazioni. Oltretutto, l’operatore ha pubblicizzato il proprio il casinò online su Google ADS in maniera fraudolenta, attraverso il cosiddetto cloaking. In sostanza ha ingannato il motore di ricerca facendogli credere che nel sito ci fosse un contenuto del tutto lecito, e in questo modo ha aggirato i controlli.

 

Ma soprattutto, spiega ancora il Tar, il colosso di Mountain View si limita a fare hosting, ovvero seleziona e indicizza i risultati delle ricerche, ma non manipola in alcun modo il contenuto dei messaggi pubblicitari. È l’inserzionista che ne crea il contenuto, scegli le parole chiave, e carica l’inserzione. Poi a quel punto il software creato da Google lo esamina e “con modalità automatiche, ne verifica la rispondenza ai termini e condizioni contrattuali” e procede a pubblicarlo.

 

Ora, secondo i giudici, non si può arrivare a dire che Google non abbia nulla a che vedere con i contenuti dei messaggi, ma è innegabile che questo processo sia del tutto automatizzato. La compagnia, in altre parole, non ha un “ruolo attivo”, e il suo intervento non ha “carattere intenzionale”.

 

E se fosse…

Dopo queste due sentenze, i confini del divieto di pubblicità sembrano più che mai incerti: “Se il contenuto pubblicitario viene veicolato attraverso uno strumento come Google ADS, non comporta la violazione del divieto di pubblicità del gioco. Se la mia attività consiste nell’ospitare lo stesso contenuto, allora questa condotta costituisce la violazione del divieto” ha commentato l’avv. Luca Giacobbe che nel ricorso del Giunco ha rappresentato l’Associazione Nazionale Stampa Online.

 

Ma si può continuare ancora: se a pubblicare il messaggio è un sito di affiliazione non ci sono problemi, se è un giornale scatta la sanzione. Se c’è il link è pubblicità indiretta, se non c’è è un articolo che compara le offerte. Se il processo di pubblicazione è automatizzato è un conto, se è manuale è un altro. È tutto un “se”. E allora, se il Giunco avesse pubblicato quello stesso articolo in una bacheca di annunci, con un regolamento che vieta la pubblicità del gioco, ma senza controllare che c’è scritto nelle inserzioni?

Gioel Rigido